La principale attività svolta nel nostro studio è quella relativa alla Medicina del Lavoro, specializzazione acquisita dalla Dott.ssa Dubois col massimo dei voti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari.

La Sorveglianza Sanitaria

 La Sorveglianza Sanitaria è parte delle attività previste dalla professione del medico competente nel momento in cui acquisisce ufficialmente l’incarico da parte dell’azienda cliente mediante NOMINA sottoscritta e firmata da entrambe le parti.

Gli obblighi del medico competente relativi alla Sorveglianza Sanitaria sono descritti nell’art. 41 del Decreto Legislativo 81/2008, al di là di tali obblighi il medico competente è un consulente per l’azienda al quale fare riferimento per tutte le questioni di natura sanitaria inerenti alla realtà produttiva ed ai rischi ad essa connessi, col fine di tutelare la salute dei lavoratori e garantire i livelli più elevati possibili di armonia tra i bisogni specifici del lavoratore e le esigenze aziendali, nel rispetto della normativa vigente.


Le visite Mediche

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, deve comunque essere ufficialmente richiesta al datore di lavoro il quale farà richiesta formale per conto del lavoratore.
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica per ripresa del lavoro, a seguito di assenza per malattia o infortunio di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, non è ammesso rientro in assenza di valutazione da parte del Medico competente.


Le visite mediche, a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, oltre alla valutazione della compatibilità tra le condizioni di salute del voratore e i rischi specifici della mansione, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il Medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  • idoneità
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
  • inidoneità temporanea
  • inidoneità permanente

il Medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al datore di lavoro e in copia al lavoratore. Al datore di lavoro non viene fornita nessuna comunicazione in merito alle condizioni sanitarie del lavoratore e qualunque indicazione sanitaria o diagnostica emersa in occasione delle visite viene comunicata direttamente al lavoratore affinché possa mettere al corrente di quanto emerso al proprio medico curante di riferimento.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Avverso i giudizi del Medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Affinché il Medico competente possa espletare l’attività di Sorveglianza Sanitaria è necessaria la collaborazione e il dialogo continuo con le figure di riferimento aziendali, ovvero il Datore di Lavoro, RSPP e RLS. Tale dialogo è il presupposto fondamentale per la programmazione della Sorveglianza.

Sarà necessario come primo passo la presa visione da parte del Medico del Documento di Valutazione dei rischi, ne sottoscriverà la presa visione e qualora lo ritenga opportuno richiederà approfondimenti o aggiornamenti relativi alla parte di sua pertinenza.

I sopralluoghi e la partecipazione alla valutazione dei rischi

Successivamente sarà opportuno organizzare il primo sopralluogo presso le sedi aziendali dove vengono svolte tutte le attività lavorative, è necessario che in questa visita il Medico venga accompagnato dall’ RSPP o dal Preposto per essere informato sulle caratteristiche del luogo e sulle procedure relative all’attività lavorativa svolta e avere risposta in merito a tutte le domande tecniche del caso. Il Medico valuterà se i luoghi di lavoro sono idonei per l’attività lavorativa che accolgono, se sono presenti elementi pericolosi e fornirà consigli su eventuali provvedimenti o strategie per migliorare le condizioni esistenti, formalizzando quanto comunicato con un verbale di sopralluogo scritto.

I sopralluoghi successivi avranno circa cadenza annuale.

Per poter procedere con la programmazione delle visite sarà poi necessario che il Datore di lavoro fornisca elenco del personale con relativa anagrafica e mansione svolta e scadenziario delle precedenti idoneità, se esistente.

Una volta definite le mansioni e i rischi ad esse associate il Medico competente svilupperà un Protocollo Sanitario, ovvero la tipologia di accertamenti previsti per mansione, sarà poi sempre possibile che il Medico, in base al singolo caso decida di modificare il protocollo.

Il protocollo dovrà essere poi condiviso col Datore di Lavoro e inserito all'interno del Documento di Valutazione dei rischi.

A questo punto sarà possibile iniziare lo svolgimento delle visite programmate, il Medico competente darà la sua disponibilità fornendo delle date e un numero massimo di lavoratori che potrà ricevere per appuntamento e sarà compito del Datore di Lavoro comunicare ai suoi dipendenti il giorno e l’ora in cui dovranno sottoporsi a visita.

I lavoratori non possono rifiutare di sottoporsi a visita o agli accertamenti previsti poiché ciò si traduce nell’impossibilità da parte del Medico di emettere un giudizio di idoneità e il Datore di Lavoro, in caso di mancata espressione del giudizio è autorizzato a vietare l’ingresso del lavoratore sul posto di lavoro.

In caso di impossibilità da parte del lavoratore di sottoporsi a visita per giusta causa questo dovrà fornire al datore le dovute spiegazioni.

I lavoratori devono essere sottoposti a visita sempre e solo durante le ore di lavoro, non possono recarsi a visita se in malattia, infortunio, ferie o maternità.

Le visite potranno essere svolte presso lo studio medico del medico competente o previo accordo, presso la sede aziendale, purché rispetti i criteri minimi di igiene e privacy e permetta di adempiere agli accertamenti sanitari nel confort del lavoratore e nel rispetto della professionalità del Medico.

Le cartelle cliniche prodotte per ciascun lavoratore potranno essere custodite presso l’Azienda, debitamente sigillate, oppure presso lo studio medico e dovranno essere disponibili per eventuali richieste del lavoratore interessato o per eventuali accertamenti da parte dell’Organo di Vigilanza.